immagine immagine immagine

Piazza Papa Giovanni XXIII, 2
CENTRALINO 0934 511200 FAX 0934 571588
per inviare e-mail al protocollo utilizzare:

protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it

(SI ACCETTANO SOLO PEC)

Ci scusiamo per i disservizi che potranno verificarsi nei prossimi giorni.

Sono in atto operazioni di aggiornamento sui servizi del portale.



facebook

Statuto

                     Comunale

T I T O L O   I
Principi generali e forme di relazioni con altri Enti

Capo I
I principi generali

Art. 1
Il Comune di San Cataldo

1. Il  Comune, Ente Locale autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio Comunale, ne cura gli  interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

2. Il Comune ispira la propria azione alla tutela:
-  della vita umana dal concepimento alla morte naturale;
-  della persona e della famiglia;
-  della  valorizzazione sociale della maternità e della  paternità;
Tutto ciò assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori  nell'impegno della cura e dell'educazione dei  figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi garantendo, altresì,  il diritto allo studio e alla formazione culturale  e professionale  per tutti in un quadro istituzionale  ispirato alla libertà di educazione.

3. Il  Comune rappresenta gli interessi della comunità nei  confronti  dei soggetti pubblici e privati che esercitano  attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione o al territorio.

4. Il Comune collabora con lo Stato, la Regione, la Provincia e con le forme associative e di unione tra Enti Locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.

5. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi  contenuti nei piani e programmi della Provincia, della  Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento  delle funzioni proprie. Concorre,  altresì, al processo di conferimento agli Enti Locali di funzioni e  compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni  e compiti  di rilevanza sociale da parte delle famiglie,  associazioni e comunità.

Art. 2
Stemma e gonfalone del Comune

1. Lo stemma del Comune  è rappresentato da "Troncato nel I di verde, all'insegna della croce greca d'oro; nel II di verde a cinque spighe crociate al naturale". Lo stemma sopra descritto  è  sormontato  dalla corona della  Città  (art.  15  reg. 13.04.1905 n. 234) nonchè dal manto (consistente in un drappo di velluto porpora soppannato di ermellino) movente dalla corona  e  accollato allo scudo, annodato ai lati in  alto  con cordoni d'oro.

2. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo di  colore verde-amaranto nel  centro  del  quale è  posto  lo  stemma dell'Ente.

3. L'utilizzo dello stemma e del gonfalone sono disciplinati  da apposito regolamento.

Art. 3
Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il  principio di sussidiarietà.

2. Il  Comune esercita in particolare tutte le funzioni  amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,  con  particolare riferimento ai settori organici  dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e  dell'utilizzo del territorio, nonchè dello sviluppo economico, fatte  comunque salve le competenze degli altri livelli istituzionali di governo, definite per legge.

3. Al fine di dare piena attuazione al principio di cui al comma precedente, il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla  autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro  formazioni sociali.

4. Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite o conferite in correlazione con ogni altro compito derivante dal  quadro normativo che risulti afferente alla cura degli interessi  ed allo sviluppo della Comunità Locale.

Art. 4
Principi  ispiratori e principi dell'attività amministrativa  del Comune

1. Il  Comune ispira la sua azione ai principi di uguaglianza  e di  pari dignità sociale della popolazione per  il  completo sviluppo della persona umana.

2. Ispira la sua azione  al principio di solidarietà per tutti i residenti, anche immigrati,  operando per superare gli  squilibri  sociali, culturali, economici, territoriali  esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale e internazionale.  Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo della  propria comunità:

a. sostenendo il diritto al lavoro di tutte le persone e favorendo e incentivando un sistema diffuso di imprese  per assicurare la piena occupazione dei lavoratori e la  valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;

b. promuovendo lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo culturale, sociale ed economico;

c. garantendo  (anche attraverso azioni positive)la pari  opportunità sociale ed economica fra donne e uomini;

d. realizzando  un sistema globale ed integrato di  sicurezza sociale  e di tutela della salute, capace di affrontare  i bisogni  sociali e personali, tutelando e valorizzando  la famiglia,  e valorizzando il responsabile coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo;

e. rendendo effettivo il diritto allo studio e alla cultura;

f. tutelando  e valorizzando le risorse ambientali,  territoriali, artistiche e naturali nell'interesse della  collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita.

3. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni  sociali intermedie, degli Enti e delle  Associazioni  che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio.

4. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali  degli enti locali e attraverso i rapporti di  gemellaggio  con altri comuni, alla promozione delle politiche  di pace  e di cooperazione per lo sviluppo  economico,  sociale, culturale e democratico.

5. Il  Comune esercita le sue funzioni secondo i principi  della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle  sue attività.  In particolare esso garantisce e valorizza il  diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati,  degli utenti e delle associazioni portatrici di  interessi  diffusi,  come espressioni della comunità  locale,  di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.

6. L'attività amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonchè nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e  dei soggetti  preposti alla gestione, per soddisfare le  esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.

7. Il Comune  informa altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea dell'Autonomia Locale, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.

8. Il Comune di San Cataldo promuove lo sviluppo socio-economico ed il progresso civile della collettività amministrata ispirando la propria azione a principi che siano di conseguire e razionalizzare, i seguenti obiettivi fondamentali:

a. improntare l’organizzazione e l’attività dell’ente a metodi e criteri atti a contrastare energicamente le infiltrazioni, nell’amministrazione locale, delle organizzazioni di stampo mafioso e della criminalità organizzata, collaborando con le forze dell’ordine per sconfiggere, a tutela della collettività amministrata, fenomeni di potere e di privilegi alimentati da azioni mafiose o comunque da attività illecite e disoneste nonché per affermare all’interno dell’ente e nella società civile una adeguata cultura di legalità;
b. operare, in concorso con le altre amministrazioni competenti, per la tutela del diritto alla salute dei cittadini, assicurando, con interventi diretti, la salubrità dell’ambiente attraverso il contenimento dei fenomeni inquinanti e il regolare smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
c. promuovere azioni positive a sostegno della famiglia, dei giovani, degli anziani e dei soggetti comunque svantaggiati;
d. conseguire lo sviluppo della persona umana e l’uguaglianza dei cittadini, attraverso il superamento degli squilibri economici, culturali e sociali esistenti nel territorio comunale;
e. promuovere, nell’ambito delle proprie competenze, condizioni di sviluppo socio-economico che siano in grado di tutelare i livelli occupazionali e di facilitare l’inserimento dei giovani e dei soggetti più deboli nel mondo del lavoro;
f. sostenere, in relazione al precedente obiettivo, l’artigianato, i mestieri tipici, le iniziative di supporto al turismo, al commercio e all’agricoltura ed ogni altra iniziativa mirata a creare nuove opportunità occupazionali e di inserimento professionale;
g. promuovere una confacente politica di socializzazione attraverso iniziative culturali, sportive e ricreative rivolte alla popolazione ed in particolare agli anziani ed ai giovani, tutelando, in tal contesto, le tradizioni locali;
h. tutelare e sviluppare il patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale, garantendone la piena fruibilità alla popolazione residente ed a quella turistica;
i. riqualificare il tessuto urbano e territoriale urbano e territoriale secondo criteri tali da permettere il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- valorizzare e rivitalizzare il centro storico
- proteggere e valorizzare il territorio agricolo
- salvaguardare le caratteristiche naturali del territorio
- assicurare alla collettività amministrata parchi, giardini e spazi verdi adeguati
- tutelare gli animali e favorirne le condizioni di vita e di coesistenza tra le diverse specie

Art. 5
Pari opportunità

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi vigenti in materia, promuove ed attua, nell’ambito locale di competenza, azioni ed interventi mirati al conseguimento delle pari opportunità per le donne mediante la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla loro piena realizzazione nel campo sociale, politico, culturale e del lavoro.
2. Per le finalità previste dal precedente comma saranno presenti, oltre che gli eventuali nuovi principi legislativi, le direttive impartite dall’Unione europea, dallo Stato italiano e dalla Regione siciliana, in virtù dello statuto speciale e della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali.
3. Ai fini dell’individuazione delle determinazioni amministrative da assumere per l’attuazione del principio delle pari opportunità e per ogni altra questione attinente alla materia è istituita, ai sensi del successivo art. 36, apposita commissione con funzioni consultive, propulsive denominata “commissione per le pari opportunità tra uomini e donne”.
4. La commissione per le pari opportunità non pregiudica l’esistenza dell’eventuale consulta comunale femminile e i rapporti tra tale organismo e il Comune secondo le previsioni dello statuto associativo e con l’osservanza dei criteri che saranno fissati nel regolamento di istituzione della consulta.

Art. 6
Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e  amministrativa

1. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare,  organizzativa ed amministrativa.

2. L'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare è  realizzato  nel rispetto dei principi e dei limiti  inderogabili fissati dalla legge.

3. Lo sviluppo dell'autonomia organizzativa è attuato dall'Amministrazione Comunale con riferimento ai soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di  esercizio  delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa  attribuiti.

4. L'autonomia  amministrativa è tradotta in  provvedimenti  che devono  necessariamente fare riferimento al quadro  normativo in materia di attività amministrativa.


Art. 7
Autonomia finanziaria ed impositiva

1. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria  nell'ambito dei  propri statuti e regolamenti e delle leggi di  coordinamento della finanza pubblica.

2. L'esercizio  dell'autonomia finanziaria ed impositiva è  realizzato  nel rispetto delle leggi di finanza pubblica e dei limiti generali da esse stabiliti.

3. L'esercizio dell'autonomia impositiva è sviluppato dal Comune nel rispetto dei principi definiti dalle leggi  speciali  di settore  applicabili all'attività degli Enti Locali. A  tali principi si ispira anche lo sviluppo della potestà regolamentare del Comune in materia.

4. Il Comune concorre alla realizzazione degli obiettivi di  finanza pubblica attraverso azioni finalizzate a perseguire il miglioramento  dell'efficienza dell'attività  amministrativa, l'aumento  della produttività e la riduzione dei costi  nella gestione  dei  servizi pubblici e delle attività  di propria competenza.

Art. 8
Azioni programmatorie

1. Il Comune,  nell'ambito delle competenze ad esso assegnate dalla legge, in collaborazione con la Provincia e sulla  base di  programmi da essa proposti, promuove e coordina  attività nonchè  realizza  opere di rilevante interesse Comunale  nei principali settori nei quali sviluppa le proprie attività istituzionali.

2. Nell'esercizio  delle funzioni proprie e di quelle  conferite dallo  Stato e dalla Regione, il Comune assume la  programmazione come metodo cui informa la propria azione.

Capo II
Forme di relazione con altri Enti


Art. 9
Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto  istituzionale

1. Nelle materie di propria competenza il Comune formula  proposte e progetta interventi da proporre alla Regione, alla Provincia  ed agli altri Enti Locali nelle sedi di confronto istituzionale a ciò deputate in base a specifica  disposizione di legge.

2. Il Comune opera altresì per sviluppare iniziative di confronto istituzionale su temi specifici o programmi di  rilevante interesse presso le Associazioni di Enti Locali.

Art. 10
Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di  relazione

1. Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri Enti Locali e con Pubbliche Amministrazioni al fine di:
a) coordinare  e migliorare l'esercizio delle funzioni e  dei compiti a ciascuno attribuiti;
b) sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;
c) razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.

2. Il  Comune può stipulare convenzioni con altri  Enti  Locali, per l'esercizio in modo coordinato od in forma associata  di servizi o funzioni.

3. Il  Comune  utilizza altresì gli accordi  di  programma  come strumenti ordinari attraverso i quali favorisce, in  particolare, il coordinamento della propria azione con quella di altri  soggetti  pubblici. Il Comune può sempre  promuovere la conclusione  di accordi di programma qualora ciò risulti  necessario  per  garantire l'attuazione degli  obiettivi  della propria  programmazione  o per la realizzazione  di  progetti specifici di particolare rilevanza per la Comunità Locale.

 


T I T O L O   II
Partecipazione, informazione e garanzie


Capo I
Istituti di partecipazione e di informazione

Art. 11
Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, i residenti o coloro che comunque  operano nel territorio Comunale e le loro associazioni possono  presentare  istanze, petizioni o proposte, dirette a  promuovere nelle  materie di competenza comunale interventi per  la  migliore tutela di interessi collettivi. Il Comune ne  garantisce tempestivo esame e riscontro.

2. Le  istanze, le petizioni e le proposte, le cui procedure  di presentazione e di valutazione sono definite da specifico regolamento, devono essere regolarmente sottoscritte.

3. Le  istanze devono essere prese in considerazione dal Sindaco o dall'Assessore delegato per materia, che formula le relative valutazioni dando risposta scritta entro trenta giorni.

4. Le petizioni e le proposte, intese ad ottenere l'adozione  di provvedimenti  amministrativi  di carattere generale,  devono essere  sottoscritte da almeno n. 250 elettori residenti  nel Comune. Esse vengono sottoposte all'organo competente che  si pronuncia nel termine indicato nel regolamento prima  richiamato.

5. Le istanze,  le petizioni e le proposte  sono raccolte in  unico apposito registro, in ordine cronologico,  con l'indicazione dell'iter istruttorio e decisorio seguito nonchè  degli eventuali  provvedimenti adottati. Il registro è  pubblico e disponibile per la consultazione dei cittadini.

Art. 12
Consultazione popolare e consulte permanenti

1. Il Comune, su materie di esclusiva competenza locale, può indire consultazioni della popolazione, di parti di essa o  di sue  forme aggregative allo scopo di acquisire  informazioni, pareri e proposte.

2.  La consultazione è realizzata mediante assemblee pubbliche  o secondo altre modalità idonee allo scopo che possono prevedere l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

3. La consultazione popolare è indetta dal Sindaco su sua proposta ovvero degli altri organi comunali.

4. Le  modalità di indizione, l'organizzazione e lo  svolgimento della consultazione sono disciplinate da apposito  regolamento.

Art. 13
Referendum

1. La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte fondamentali del Comune può essere  sviluppata  anche attraverso referendum consultivi, propositivi od abrogativi. Relativamente ai referendum consultivi sulle tematiche della scuola, dello sport e del tempo libero, devono essere consultati anche i giovani di età superiore ai sedici anni.

2. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo od abrogativo  di atti dell'Amministrazione Comunale in  materie  di esclusiva competenza locale, su richiesta dalla Giunta  Municipale  o del Consiglio Comunale, ovvero quando  ne  facciano richiesta almeno il 10% dei cittadini elettori residenti  nel Comune. Il referendum consultivo su tematiche giovanili inerenti il comma 2 del punto 1 del presente articolo, può essere proposto dal 10% dei giovani che alla data della proposta abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Anche in tal caso, oltre ai giovani di età superiore ai sedici anni, saranno chiamati alla consultazione tutti gli elettori compresi nelle liste elettorali del Comune.

3. Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:

a) lo  statuto, i regolamenti del Consiglio Comunale e  della Giunta ed il regolamento di contabilità;
c) i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;
d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o  l'emissione di prestiti;
e) i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;
f) gli atti di gestione adottati dai Dirigenti / Responsabili di Servizio;
g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni  irrevocabili del comune nei confronti di terzi;
h) i  provvedimenti inerenti la concessione di contributi  od gevolazioni.

4.  Il referendum diventa improcedibile quando  l'Amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.

5. Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di  procedibilità del referendum è attribuito ad una speciale  Commissione  di Garanti, per la quale la composizione ed il funzionamento sono disciplinati da specifico regolamento.

6. I referendum abrogativo e propositivo sono validi se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. In  caso di esito positivo del referendum il  Sindaco  adotta gli atti necessari per promuovere l'esame dell'esito referendario, da parte dell'organo competente, con le eventuali determinazioni  da adottare in coerenza con la volontà  manifestata dagli elettori.

8. Le modalità di indizione, valutazione istruttoria, organizzazione  e svolgimento del referendum sono  disciplinate dallo specifico regolamento.

Art. 14
Diritto di udienza

1. Il  diritto di udienza viene riconosciuto ad  ogni  cittadino singolo e/o associato.

2. Il  Consiglio Comunale, la Giunta Municipale, il Sindaco,  la Conferenza dei Capigruppo e le Commissioni Consiliari  Permanenti hanno il dovere di sentire, ove richiesti e nell'ambito delle rispettive competenze, le ragioni dei cittadini nei vari momenti dell'attività amministrativa dell'ente.

3. Tale diritto è riconosciuto sia al singolo cittadino sia alle libere  forme associative per la tutela degli interessi  collettivi.

4.  Il  diritto di udienza si esercita mediante la  presentazione di una memoria scritta, che dovrà essere indirizzata al  competente organo dal quale si desidera essere sentiti, il quale ha l'obbligo di dare la relativa risposta scritta.

5.  Le richieste di udienza devono riguardare argomenti di  interesse collettivo.

6.  L'udienza dovrà tenersi entro quindici giorni dalla data della richiesta stessa.

7.  Ove  trattasi di richiesta di udienza al Consiglio Comunale, la risposta alla memoria scritta sarà data dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 15
Azioni per incentivare la partecipazione degli anziani e dei minori all’attività del Comune

1. Il Comune favorisce la costituzione di organismi di consultazione degli anziani residenti nel suo territorio per acquisire pareri e orientamenti sugli interventi socio-assistenziali da attuare per prevenire il fenomeno di emarginazione degli anziani stessi.

2. Allo scopo di consentire  ai minori che non godono del diritto di voto di partecipare all’attività dell’Ente è prevista la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, “Baby Consiglio”, da intendere come organismo consultivo e propositivo nei settori di attività che interessano i giovani e in particolare in materia di pubblica istruzione, tempo libero, sport e attività ricreative in genere.

3. Le modalità di costituzione degli organismi previsti dai precedenti commi, i criteri di funzionamento degli stessi e le altre condizioni operative formeranno oggetto di appositi regolamenti.

 

 

Art. 16
Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Il  Comune assicura la partecipazione dei destinatari  e  dei soggetti comunque interessati, secondo i principi  stabiliti dalla  legge e nel rispetto delle disposizioni  del  presente Statuto, ai procedimenti amministrativi.

2. Nei  procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza  di parte  sia d'ufficio, il soggetto destinatario del  provvedimento finale può prendere parte al procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì diritto  ad essere ascoltato dal responsabile del procedimento stesso  su fatti e temi rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento  finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed  ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale.

3. Quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza il Comune deve comunque assicurare agli interessati la possibilità  di partecipare  al procedimento amministrativo mediante la  presentazione di memorie sintetiche od osservazioni.

4. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione secondo i principi  del giusto procedimento.

5. La partecipazione degli interessati è garantita anche in  relazione ai procedimenti tributari, nel rispetto dei  principi stabiliti dalla legislazione speciale di settore.

6. Il  regolamento  disciplina in dettaglio le  modalità  e  gli strumenti mediante i quali viene esercitata dagli interessati la possibilità di prendere parte al procedimento  amministrativo.

Art. 17
Pubblicità ed accesso agli atti

1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune  sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.

2. Sono pubblici i provvedimenti finali adottati da organi e dirigenti del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge.

3. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai  documenti  amministrativi, nel rispetto dei principi  stabiliti dalla  legge, dalle norme del presente Statuto e  secondo  le modalità definite da apposito regolamento.

4. Il regolamento disciplina comunque l'esercizio del diritto di accesso  e  individua le categorie di documenti per  i  quali l'accesso  può comunque essere limitato, negato  o  differito per ragioni di riservatezza, nonchè detta le misure  organizzative volte a garantire l'effettività del diritto.

Art. 18
Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione degli appartenenti alla Comunità Locale in relazione alla propria  attività e a tale scopo sviluppa adeguate forme di  comunicazione istituzionale.

2. Il  Comune favorisce e promuove lo sviluppo di  iniziative  e progetti per migliorare la comunicazione istituzionale, coinvolgenti le altre Pubbliche Amministrazioni operanti sul proprio territorio.

3. Gli  strumenti di informazione e di comunicazione del  Comune sono  sviluppati, nel rispetto della legislazione vigente  in materia,  attraverso  disposizioni regolamentari e  specifici atti di organizzazione.


Art. 19
Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone  la comunicazione  con l'Amministrazione e promuovendone il  concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per  garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può  istituire consulte tematiche, autonomamente espresse  da gruppi  o associazioni, con particolare attenzione alle  problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani. Le  consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul  territorio.

3. La  concessione di strutture, beni strumentali, contributi  e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da  disciplinarsi  attraverso apposite convenzioni,  sono  subordinate alla determinazione dei criteri e delle modalità cui il Comune  deve attenersi, disciplinati in apposito regolamento. Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali  indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

4. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano  richiesto la propria iscrizione in apposito elenco, disciplinato  dal regolamento, diviso in sezioni tematiche,  che  viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione.

5. Annualmente la Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni  o altri organismi privati che hanno beneficiato  delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Art. 20
Organizzazioni sindacali

1. Le organizzazioni sindacali nazionali, siano esse confederate che autonome,  nonchè quelle locali  esistenti  con  proprie strutture  nel territorio comunale, hanno diritto di  informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale.

2. Il Comune recepisce tutti i diritti riconosciuti dai contratti e dalle leggi alle organizzazioni sindacali.

Art. 21
I sodalizi

1. Il Comune valorizza i sodalizi esistenti, riconoscendo l'alto valore morale della loro costituzione ed attività.

2. Il  Comune provvede a rilasciare concessioni di aree  all'interno  del cimitero comunale, per la realizzazione di  loculi in proporzione al tasso di mortalità dei soci di ogni sodalizio.

3) Ogni sodalizio dovrà presentare al Comune:

a) copia del proprio statuto;
b) elenco annuale dei propri soci distinti in maschi e femmine;
c) verbale o dichiarazione annuale del Presidente, nei  quali risultino i loculi occupati nominativamente dai soci deceduti nell'anno;

4. I loculi dovranno essere assegnati dai sodalizi secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

5. Il Comune promuove iniziative di ogni singolo sodalizio  tendenti a favorire l'impiego del tempo libero delle donne e degli uomini della terza età (gite turistiche, tornei di bocce, mostre,  conferenze,  pubblicazioni storiche  del  sodalizio, etc.).

6) I Presidenti o loro delegati potranno partecipare a tutti gli istituti previsti nel presente statuto, ivi compresi i diritti di informazione.

Art. 22
Le associazioni di quartiere

1. Nelle  more di una articolata legislazione sul  decentramento amministrativo, il Comune riconosce l'esistenza, nonchè favorisce, la formazione delle associazioni di quartiere.

2. Il Comune, con apposito regolamento, disciplina le norme  per la vita dell'associazione di quartiere, delimita il quartiere secondo l'ampiezza del territorio e la densità degli  abitanti, individuandone le strade e le piazze di appartenenza.

3. I cittadini residenti nel quartiere  eleggono autonomamente i loro organismi ed il loro Presidente, nel rispetto delle norme che saranno previste del suddetto regolamento. La rappresentanza eletta sarà denominata "associazione di quartiere" e sarà distinta con il nome della zona.

4) Il Presidente dell'associazione di quartiere avrà, nella qualità, diritto di udienza da parte del Sindaco, della  Giunta, della Conferenza dei Capigruppo e del Consiglio Comunale, ogni qualvolta con motivazione scritta ne farà richiesta per i problemi che interessano l'ambito del territorio ed i  cittadini ivi residenti.

 

 

 


T I T O L O    I I I
Organi di governo e loro attività


Capo I
Gli Organi di Governo del Comune

Art. 23
Organi di governo

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco  e la Giunta.

2. Le relazioni istituzionali tra gli Organi del Comune sono  ispirate ai principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia  nel  perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Capo II
Il Consiglio Comunale

Art. 24
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, espressione elettiva  della  Comunità Locale, è l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e che ne controlla l'attuazione. La durata e le cause di cessazione sono stabilite dalla legge.

Art. 25
Competenze del Consiglio Comunale

1. Le  competenze del Consiglio, tradotte in atti  fondamentali, normativi  e d'indirizzo, di programmazione e  di  controllo, sono individuate dalla legge.

2. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono  essere adottate deliberazioni in via d'urgenza da altri organi  del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 26
Prima seduta  del Consiglio Comunale

1. La prima convocazione del consiglio comunale neo eletto è disposta entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti. Nella sua prima seduta, convocata dal Presidente uscente, il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti previo esame delle cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa  secondaria in materia, disponendo le eventuali surroghe.

2. Agli adempimenti di cui al comma precedente il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.

3. Dopo  la convalida degli eletti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti che siano necessari per garantire la piena funzionalità dell'Amministrazione Comunale e della stessa assemblea rappresentativa, secondo quanto previsto dalla  legge.

4. I lavori della prima seduta sono presieduti, sino all'elezione del Presidente dell'assemblea, dal Consigliere Anziano o, in  caso di assenza o impedimento o rifiuto di  quest'ultimo, dal Consigliere presente in aula che segue nella  graduatoria di anzianità.

Art. 27
Elezione e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale. Esercizio delle funzioni vicarie

1. Il  Consiglio  Comunale nella sua prima seduta elegge  tra i suoi  componenti un Presidente dell'assemblea, che  resta  in carica sino allo scioglimento del Consiglio stesso.

2. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto e con la  maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se dopo tale votazione nessun candidato ottiene la maggioranza prevista,  si procede con una seconda votazione nella quale per  l'elezione è sufficiente la maggioranza relativa dei Consiglieri presenti.

3. Il  Consiglio  Comunale  elegge  anche  un  Vice   Presidente dell'assemblea. L'elezione ha luogo secondo le  disposizioni ordinarie.

4. Il  Presidente e il Vice Presidente possono essere  revocati, su mozione di sfiducia proposta da almeno due terzi dei  membri del Consiglio e per motivi attinenti la funzione  istituzionale.  La mozione, per essere approvata, deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri  assegnati. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alle nuove elezioni.

Art. 28
Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio, rappresenta l'assemblea nei rapporti con gli altri Organi istituzionali, ne dirige i  lavori e  promuove specifiche soluzioni delle problematiche ad  essi correlate, ne esprime gli orientamenti su tematiche di carattere  politico, sociale, economico e  culturale, interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle  prerogative dei singoli Consiglieri.

2. Il  Presidente del Consiglio convoca e presiede le  Assemblee consiliari e le Conferenze dei Capigruppo, proponendo il  calendario  dei lavori; concorre, previa intesa con  i  singoli Presidenti,  alla programmazione coordinata dei lavori  delle Commissioni consiliari.

3. Il Presidente del Consiglio assicura adeguata  e  preventiva informazione  ai Gruppi Consiliari ed ai singoli  Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4. E' facoltà  del  Presidente dell'assemblea intervenire, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla  legge, dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio comunale sul  funzionamento nei rapporti istituzionali fra Organi del Comune al fine di consentire un migliore e più rapido sviluppo  dell'attività amministrativa e dei  processi  decisionali inerenti le principali linee d'azione dell'ente.

5. La  carica  di Presidente del Consiglio è  incompatibile  con quella  di componente di Commissioni consiliari,  alle  quali può partecipare, senza diritto di voto.

6. Il Presidente del Consiglio, nell’ambito delle proprie funzioni, garantisce il continuo aggiornamento dei Consiglieri comunali fornendo loro ogni utile informativa in ordine all’emanazione di nuove disposizioni legislative, regolamentari, normative e/o circolari esplicative riguardanti le funzioni connesse alla carica elettiva di Consigliere comunale. Il Presidente del Consiglio cura che tutte le implicazioni conseguenti all’adozione delle Deliberazioni consiliari siano rese tempestivamente note ai componenti il Consiglio.

7. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal vice presidente e ove quest’ultimo sia assente o giuridicamente impedito, dal consigliere presente che ha riportato il maggiore numero di preferenze individuali, e, a parità, dal consigliere più anziano di età.

8. Nell’ambito delle competenze attribuite al Presidente, spetta allo stesso:
a. autorizzare i consiglieri comunali a partecipare a convegni, seminari, corsi di aggiornamento o di arricchimento del bagaglio politico-amministrativo su tematiche o argomenti ritenuti interessanti ai fini dell’esercizio del mandato consiliare, comprendendo in tale casistica anche le missioni presso uffici dello Stato, della Regione o di altri organismi od enti pubblici per ragioni connesse con la carica consiliare e con facoltà per il Presidente stesso di manifestare l’intendimento della partecipazione personale;
b. impartire le direttive politico-amministrative per l’organizzazione e la funzionalità dell’Ufficio di Presidenza e per determinare il fabbisogno delle risorse finanziarie, umane, strumentali e dei servizi occorrenti per garantire al Consiglio piena autonomia funzionale;
c. impartire all’Ufficio di Presidenza le direttive e le disposizioni eventualmente occorrenti sia ai fini della corretta e puntuale gestione delle risorse assegnate per soddisfare specifiche esigenze dell’Organo sia ai fini della dotazione dei servizi di supporto.

Art. 29
Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni si avvale, qualora questi sia stato eletto, della  collaborazione del Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo e quando venga espressamente delegato.

Art. 30
Consigliere anziano

1. Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto  le  maggiori preferenze individuali.

Art. 31
Gruppi consiliari

1. Entro  dieci giorni dalla proclamazione i Consiglieri si  costituiscono in Gruppi, la composizione ed  il  funzionamento dei quali sono disciplinati da regolamento.

Art. 32
Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è  formata dal Presidente del Consiglio Comunale o da un suo delegato e dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.

2. La  Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, il cui funzionamento  è disciplinato dal regolamento, è  presieduta dal  Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di sua  assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

3. La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dal  presente Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, contribuendo a definire la programmazione dei  lavori del Consiglio Comunale. In particolare essa :

a) coadiuva  il Presidente del Consiglio Comunale nella  programmazione e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale;

b) collabora  con il Presidente dell'assemblea nella  definizione di elementi risolutivi qualora sorgano problemi procedurali o di interpretazione in ordine al  funzionamento del Consiglio stesso.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare la conferenza entro cinque giorni qualora ne facciano  richiesta il Sindaco o almeno 3 Presidenti di gruppo o da Presidenti di gruppo che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri.

Art. 33
Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente ed il Vice Presidente dell'assemblea, unitamente ai Presidenti delle Commissioni Consiliari  costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

2. L'Ufficio di Presidenza, il cui funzionamento è  disciplinato dal regolamento  sul funzionamento del  Consiglio  comunale, supporta il Presidente del Consiglio nelle decisioni  riguardanti la programmazione dei lavori assembleari.

Art. 34
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti,  per  settori organici di materie, con  funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare. Le competenze e le funzioni di ciascuna commissione  sono determinate dalla deliberazione di istituzione.

2. Le Commissioni sono composte da soli consiglieri con  criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza  di tutti i gruppi.

3. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in  ordine all'attività svolta dalle istituzioni,  dalle società e dagli altri enti ed organismi dipendenti dal Comune.

4. Alle  Commissioni può essere deferito il compito di  redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare,  da sottoporre all'esame ed alla votazione del Consiglio.

5. Il  Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali o di indagine per l'esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la composizione, l'organizzazione, le  competenze,  i poteri e la durata. Tali Commissioni  concludono comunque  la loro attività con una relazione dettagliata  al Consiglio  Comunale, che adotta gli  eventuali  provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.

6.  Il funzionamento, l'organizzazione, i criteri di  composizione, l'attività e le forme di supporto delle Commissioni  Consiliari  sono disciplinati dal regolamento sul  funzionamento del Consiglio comunale, il quale può prevedere anche procedure semplificate per l'esame da parte del Consiglio di provvedimenti approvati o formati con consenso unanime dalle stesse Commissioni.

7. Le Commissioni hanno comunque la facoltà di chiedere l'intervento  alle proprie riunioni del Sindaco o  degli  Assessori, nonchè l'audizione di Dirigenti o altri dipendenti e collaboratori del Comune, degli amministratori e dirigenti degli enti e degli organismi dipendenti.

8. Le  sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente  previsti dal regolamento sul funzionamento  del Consiglio comunale.

9. I Presidenti delle Commissioni Consiliari costituiscono apposita Conferenza permanente, che svolge funzioni di  coordinamento delle attività delle Commissioni in funzione della programmazione  dei lavori del Consiglio Comunale, d'intesa  con il  Presidente  del Consiglio Comunale e nel  rispetto  delle competenze di controllo alle medesime attribuite. L'organizzazione  e l'attività della Conferenza sono disciplinate  dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale

Art. 35
Garanzie per le minoranze

1.  Nell'ambito del Consiglio e delle sue Commissioni  permanenti o speciali l'attività istituzionale Š sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento  effettivo di tali componenti politiche nei  processi decisionali dell'assemblea. Nel regolamento sul funzionamento del  Consiglio  comunale possono essere definiti a  tal  fine specifici strumenti e particolari procedure.

2. A tutela del ruolo delle opposizioni, i Presidenti delle Commissioni  consiliari con funzioni di garanzia e di  controllo sono eletti dal Consiglio tra Consiglieri designati dai Gruppi Consiliari di opposizione.

Art. 36
Commissione Pari Opportunità

1. Il Consiglio Comunale istituisce una Commissione  per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna al fine di migliorare i processi decisionali  finalizzati alla definizione di politiche,  programmi e progetti su tale aspetto.

2. I componenti, anche esterni, della Commissione sono  nominati dal Consiglio secondo criteri di  massima  rappresentatività culturale, sociale, politica ed economica.

3. La Commissione, il cui funzionamento è disciplinato da specifico regolamento sul funzionamento del  Consiglio  comunale, formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alle politiche ed alle problematiche  inerenti le pari opportunità. A tal fine può  avvalersi del  contributo qualificato di associazioni  e  di  movimenti rappresentativi delle realtà sociali.

4. La Giunta Comunale può consultare preventivamente la  Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito  ad azioni rivolte alla realizzazione di  condizioni  di pari opportunità.

5. La Commissione, che dura in carica per l'intero mandato,  per il  suo funzionamento usufruisce delle strutture e delle  risorse previste per le Commissioni consiliari dallo Statuto  e dal regolamento sul  funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 37
Articolazione dell'attività del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale articola la propria  attività  secondo modalità  che garantiscano la programmazione dei lavori e  la piena partecipazione di tutti i Gruppi Consiliari. Il regolamento  stabilisce le modalità di sviluppo dell'attività e le forme di convocazione delle riunioni dell'assemblea.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale è comunque tenuto a riunire il Consiglio, convocandolo entro un termine non superiore ai venti giorni ed inserendo all'ordine del giorno le questioni  richieste, quando lo richiedano un quinto dei  Consiglieri in carica o il Sindaco.

Art. 38
Pubblicità e verbalizzazione delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatte  salve le eccezioni previste dalla legge e dal regolamento.

2. Di ogni seduta è redatto verbale, nel quale deve essere  dato specifico resoconto dell'attività dell'assemblea.

Art. 39
Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, nel quale è determinato anche il  quorum per la validità delle sedute.

2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale definisce anche gli istituti e le forme di relazione tra l'assemblea e gli organismi ad essa correlati, quali le  Commissioni Consiliari  permanenti, la Commissione Pari  Opportunità,  i Gruppi  Consiliari, la Conferenza dei Presidenti  dei  Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Presidenti  delle  Commissioni Consiliari, l'Ufficio di Presidenza.

Art. 40
Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di piena autonomia funzionale ed organizzativa.

2. L’organizzazione e il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, sono disciplinati da apposito regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le cui norme, in ogni caso, devono:
a. indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba sussistere la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente.
b. specificare le modalità per la convocazione, per la presentazione, la discussione e la votazione delle proposte di deliberazione e delle eventuali proposte preliminari di emendamento.
c. determinare i poteri delle commissioni consiliari permanenti e disciplinarne l’organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e i criteri di consultazione di rappresentanti di interessi diffusi.
d. disciplinare le modalità e i criteri per fornire al consiglio i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie occorrenti per rendere effettivo il principio dell’autonomia funzionale ed organizzativa dell’organo.
e. regolamentare la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, assegnate per il funzionamento del consiglio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
f. regolamentare la gestione delle risorse economiche da attribuire alla Presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.

3. Per gli aspetti di cui al precedente comma sub lettere d., e., f. il regolamento del consiglio ha valenza primaria rispetto alle norme regolamentari d’organizzazione, ancorché vigenti, che disciplinano, in termini generali, fattispecie gestionali concernenti l’assetto strutturale e funzionale degli uffici e dei servizi, le quali comunque dovranno essere adeguate al principio dell’autonomia organizzativa e funzionale del consiglio.


Capo III
Il Sindaco

Art. 41
Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è a capo dell'Amministrazione Comunale, della quale è l'Organo responsabile e della quale interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai  regolamenti  e  sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o conferite al Comune.

3. Il  Sindaco esercita altresì le funzioni che gli sono  attribuite dalla legge  quale Autorità Locale e quale Ufficiale di Governo.

4. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli  Assessori, indirizzando agli stessi direttive in  attuazione  delle determinazioni  del Consiglio e della Giunta,  nonchè  quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente. Sovraintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune,  impartendo a  tal fine direttive al Segretario Generale o  al  Direttore Generale ove nominato.

5. Fatte salve le specifiche attribuzioni, il Sindaco,  nell'ambito della prevista competenze residuale, compie anche i  seguenti atti:

- adeguamento e definizione delle aliquote relative a tributi e delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

- storno di fondi nell'ambito di ciascun servizio;

- prelievo dal fondo di riserva.

- costituzione  in giudizio per  conto  dell'Amministrazione Comunale.

Art. 42
Durata in carica e cessazione

1. Il Sindaco dura in carica per il tempo stabilito dalla legge. Le  cause di cessazione dalla carica sono  individuate  dalla legge.

Art. 43
Rapporti con gli Assessori e con la Dirigenza / con i Responsabili di Servizio

1. In relazione alle attività istituzionali del Comune, il  Sindaco  svolge attività d'impulso rispetto alla Giunta  ed  ai singoli Assessori affinché, nella realizzazione dei programmi e  delle  iniziative  progettuali, sia assicurata   l'unità dell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

2. Il Sindaco, a fini di piena garanzia di quanto stabilito  dal precedente comma 1, sovraintende direttamente alle materie ed ai progetti di valenza interassessoriale.

3. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori l'adozione degli atti attribuiti alla sua competenza.

4. Il Sindaco opera nei confronti dei Dirigenti al fine di assicurare il buon funzionamento ed il regolare sviluppo dell'attività amministrativa, controllando, anche attraverso supporti valutativi qualificati, la coerenza dell'azione gestionale con  le decisioni degli Organi di Governo dell'Ente e  impartendo specifiche direttive agli stessi.

Art. 44
Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco

1. Il  Vice Sindaco svolge funzioni vicarie del Sindaco,  sostituendo quest'ultimo in casi di sua assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni ad esso demandate.

2. Il  Vice Sindaco collabora con il Sindaco  nel  coordinamento dell'attività della Giunta.

3. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del  Sindaco sono esercitate dall'Assessore più  anziano  per età.

Art. 45
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, secondo le modalità  stabilite  dalla legge.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. La mozione stessa deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

 

Capo IV
La Giunta

Art. 46
Composizione della Giunta e nomina degli Assessori

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un  numero di Assessori pari al limite numerico di sei.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il  Vice Sindaco, dandone comunicazione entro dieci giorni  dall'insediamento  al Consiglio che può esprimere formalmente le  proprie valutazioni. La nomina dei componenti dell'Organo esecutivo è effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni  in materia di incompatibilità.

3. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche tra soggetti al di fuori dei componenti del Consiglio, tra cittadini in  possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere. Qualora un Consigliere sia nominato  Assessore, è tenuto a dimettersi dalla carica  rappresentativa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Il  Sindaco affida a ciascuno degli Assessori, con lo  stesso provvedimento  di nomina, il compito di sovraintendere ad  un particolare settore di amministrazione o a specifici  progetti.

5. Gli  assessori partecipano ai lavori del Consiglio senza  diritto di voto.

6. La  durata in carica e le cause di cessazione  sono  stabilite dalla legge.

Art. 47
Ruolo e competenze della Giunta

1.  La Giunta collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi  generali adottati dal Consiglio ai fini  della  loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando  l'azione dell'apparato amministrativo  attraverso specifici atti e direttive, nonchè svolgendo attività di  impulso  e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo,  a cui riferisce periodicamente.

2. La Giunta opera collegialmente ed adotta gli atti di  governo locale  espressamente attribuiti dalla legge e dallo  Statuto.

3. Nell'ambito  delle competenze vengono individuate, tra  l'altro i seguenti atti di indirizzo:
a) Regolamento  sull'ordinamento degli uffici e dei  servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
b) Piano Esecutivo di Gestione;
c) Piano triennale assunzione personale;
d) Incarichi di collaborazione professionale esterna (incarichi progettazione, collaudo, nomina legali, etc.) ove  non ricorrano  condizioni di mera attuazione  regolamentare  o indirizzo espresso;
e) acquisti, alienazioni e permute immobiliari, non preceduti da atti di programmazione e di gestione generale;
f) transazioni;
g) contrazione  di mutui non previsti espressamente  in  atti fondamentali del Consiglio;
h) spese che impegnano i bilanci per gli esercizi  successivi, relative alle locazioni di immobili, alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
i) affidamento  servizi socio-assistenziali ai sensi art.  15 L.R. n. 4/96 e successive modificazioni;
l) atti  aventi carattere di indirizzo previsti  dall'art.  15 L.R. n. 44/91 e residuati a seguito dell'intervenuto  trasferimento della competenza gestionale ai dirigenti.

4. Ai capi gruppo consiliari vengono trasmesse a domicilio le deliberazioni della Giunta municipale dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio nonché le determinazioni sindacali e l’elenco delle determinazioni dei responsabili dei servizi. Ai consiglieri comunali viene trasmesso a domicilio, dopo la pubblicazione all’Albo pretorio, l’elenco delle deliberazioni della Giunta municipale nonché le determinazioni sindacali e l’elenco delle determinazioni dei responsabili dei servizi, nonché ancora le copie integrali dei medesimi atti a semplice richiesta scritta.

Art. 48
Funzionamento della Giunta

1. Il  Sindaco  o di chi ne fa le veci, convoca  e  presiede  la Giunta.

2. Le  modalità di convocazione e di funzionamento della  Giunta sono stabilite dalla stessa con disposizioni  auto-regolamentative.

3. La  giunta esercita collegialmente le sue funzioni.  Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in  carica, a maggioranza e a voto palese, salvo il caso di deliberazioni concernenti  persone. In caso di parità prevale il  voto  del Sindaco o di chi ne fa le veci.

Art. 49
Ruolo e compiti degli Assessori

1. Gli Assessori hanno il compito di sovraintendere ciascuno  ad un particolare settore di amministrazione o ad una  specifica area d'interesse, dando impulso all'attività degli uffici nel rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli  organi di governo del Comune, nonchè vigilando sul corretto  esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

2. In relazione alle materie affidate alla loro cura, gli Assessori possono impartire specifiche  direttive  ai  Dirigenti dell'Amministrazione Comunale, al fine di precisare obiettivi di gestione ed elementi riconducibili all'indirizzo politico-amministrativo.

Art. 50
Dimissioni degli Assessori e loro revoca

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate dall'interessato, in forma scritta, al Sindaco,  tramite il  protocollo generale. Esse diventano efficaci dal  momento in cui sono registrate a protocollo.

2. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori  dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e dandone motivata comunicazione al  Consiglio nella prima seduta utile dello stesso.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, fornendo,  entro sette giorni, circostanziata relazione sui motivi della revoca al Consiglio che può esprimere valutazioni.


Capo V
Condizione  giuridica, diritti e doveri degli Amministratori del Comune

Art. 51
Condizione giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative economiche

1. La condizione giuridica degli Amministratori del Comune, individuati nel Sindaco, negli Assessori e nei Consiglieri  comunali,  nonchè gli elementi traduttivi della  stessa,  quali gli obblighi specifici, il regime delle aspettative, dei per messi e della indennità, sono disciplinati dalla legge.

2. Il comportamento degli Amministratori del Comune,  nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato  all'imparzialità  ed al principio di buona amministrazione,  nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.

3. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio può  prevedere che  ad  ogni Consigliere Comunale compete, a  richiesta,  la trasformazione del gettone in un'indennità di funzione,  sempre  che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari  o minori oneri finanziari. In caso di non giustificata  assenza dalle sedute consiliari, all'indennità di funzione va  applicata apposita detrazione.

Art. 52
Diritti di informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici nei quali si articola la struttura organizzativa del  Comune, nonchè  dalle società e dagli altri organismi da essa  dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso,  utili all'espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite, i Consiglieri sono  tenuti al segreto nei casi specificamente  determinati  dalla legge.

2. L'acquisizione  delle informazioni e delle notizie di cui  al precedente comma 1 da parte dei Consiglieri Comunali, realizzabile  anche mediante la consultazione di atti e  documenti, deve avvenire con modalità, stabilite dal regolamento sul diritto  di accesso sul funzionamento del  Consiglio  comunale.

Art. 53
Pubblicità patrimoniale

1. Il  Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri rendono  pubblica la propria situazione patrimoniale e reddituale con le  modalità  e procedure previste dalle vigenti norme legislative  e regolamentari.

 

 

Capo VI
Cause  di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni,  rimozione e decadenza degli Amministratori

Art. 54
Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori

1. Le  cause di ineleggibilità e di incompatibilità  dei  Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. La  contestazione di eventuali cause di incompatibilità  deve essere svolta con garanzia di contraddittorio ampio e  dettagliato con l'interessato e con modalità tali da porre in evidenza le specificità della situazione presa in esame,  nonché la  possibile tempestiva rimozione delle condizioni  ostative al mantenimento della carica.

Art. 55
Rimozione,  sospensione  e decadenza per  particolari  situazioni previste dalla legge

1. I presupposti, le condizioni e gli effetti delle  dimissioni, dell'impedimento, della rimozione, della decadenza della  sospensione o del decesso del Sindaco sono stabiliti dalla legge: al verificarsi di una di tali situazioni le strutture  ed il personale dell'Amministrazione Comunale prestano la massima collaborazione con gli Amministratori eventualmente  rimasti in carica o con l'autorità temporaneamente preposta  alla guida dell'Ente, al fine di garantire la continuità e la correttezza dell'attività amministrativa.

2. Le articolazioni organizzative ed i dipendenti del Comune  operano in modo analogo a quanto previsto dal precedente comma 1 anche qualora sia sciolto o sospeso il Consiglio Comunale o qualora  la  rimozione  e la  sospensione  di  Amministratori dell'Ente provochi situazioni potenzialmente  pregiudizievoli del buon andamento dell'attività amministrativa.

Art. 56
Decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata

1. E' dichiarato decaduto il consigliere che senza  giustificato motivo  non partecipi a cinque sedute consecutive del  Consiglio Comunale.

2. Gli elementi addotti a giustificazione devono essere  rappresentati per iscritto alla Presidenza del Consiglio Comunale.

3. La decadenza è formalizzata dal Consiglio Comunale, con  proprio provvedimento espresso, su iniziativa della  Presidenza dell'assemblea o di un qualsiasi consigliere. La dichiarazione  di  decadenza deve essere obbligatoriamente  preceduta  da specifica  istruttoria, nella quale l'interessato deve  poter evidenziare  le situazioni giustificative del periodo di  assenza e le condizioni che gli hanno impedito di renderle note al Presidente del Consiglio.

 

 

Art. 57
Pubblicità delle spese elettorali

1. Entro cinque giorni dal deposito delle liste dei candidati al Consiglio e delle candidature alla  carica  di  Sindaco e comunque all'atto  del deposito del programma amministrativo da affiggersi, fino alla proclamazione degli  eletti, all'albo pretorio,  i candidati alle cariche di cui sopra, o un loro delegato,  presentano alla Segreteria Generale una  dichiarazione  con la quale viene reso noto l'ammontare  delle  spese per la propaganda elettorale ancorchè finanziabili pro  quota dai partiti o movimenti di appartenenza, ovvero da altri soggetti.

2. Le  tipologie  delle  spese elettorali sono quelle  stabilite dalla legge.

3. La dichiarazione preventiva deve  essere  pubblicata  all'albo pretorio del Comune, sino al termine di pubblicazione  del rendiconto.

4. Entro  trenta giorni dalla chiusura della campagna  elettorale, a cura dei soggetti di cui al comma 1, deve essere  presentato  alla Segreteria Generale il rendiconto  delle  spese elettorali da pubblicare all'albo pretorio del Comune per  la durata di quarantacinque giorni.


T I T O L O   I V
Ordinamento degli Uffici e Dirigenza

Capo I
Ordinamento  degli Uffici ed assetto  organizzativo  dell'Amministrazione Comunale

Art. 58
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è  disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza  di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli  indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ed in base  a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti  strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di  professionalità e responsabilità, nonché in conformità con i  principi per  cui i poteri di indirizzo e di controllo  spettano  agli organi elettivi, mentre la gestione spetta ai Dirigenti / Responsabili di Servizio.

Art. 59
Elementi generali dell'organizzazione dell'Amministrazione  Comunale

1. L'Amministrazione Comunale sviluppa la sua azione  attraverso le ripartizioni preposte all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità` di competenze e di obiettivi.

2. Le  ripartizioni  nelle quali  si  articola  l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale sono affidate alla  responsabilità di un Dirigente.

 

Capo II
La Dirigenza / I ruoli di responsabilità

Art. 60
Ruolo della Dirigenza

1. I  Dirigenti sono responsabili della gestione  amministrativa dell'azione del Comune, tradotta in atti e sviluppata  attraverso la direzione delle strutture organizzative nelle quali è articolata l'Amministrazione Comunale.

2. Il regolamento, specifica, nel rispetto di quanto disposto al successivo art. 64, le attribuzioni e i compiti dei Dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative del Comune.

Art. 61
Incarichi dirigenziali

1. L'attribuzione della responsabilità di direzione delle strutture in cui si articola l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale  spetta al Sindaco, che la conferisce  nel  rispetto della legge, secondo criteri e modalità previste dal  regolamento.

Art. 62
Funzione dirigenziale

1. I Dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni,  sono direttamente responsabili della traduzione in termini  operativi  degli  obiettivi individuati dagli  Organi  di  governo dell'Ente, alla cui formulazione partecipano con attività  istruttoria  e di analisi e con autonome proposte, della  correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

2. I  Dirigenti, in conformità a quanto stabilito  dalla  legge, al presente statuto e dal regolamento, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del  lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione  delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

3. I  Dirigenti,  in particolare, coordinando  e  dando  impulso all'attività degli Uffici e dei Servizi cui sono preposti secondo le modalità stabilite dal regolamento  dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottano gli atti e realizzano le attività ad essi attribuite dalla legge, dallo Statuto e  dal regolamento.

4. Ai Dirigenti spettano altresì:

a) l'adozione degli atti ad essi delegati dal Sindaco;

b) i  compiti  e le funzioni esplicitanti le varie  forme  di collaborazione  con il Sindaco, la Giunta ed il  Consiglio in relazione allo svolgimento dell'attività  amministrativa,  con  particolare  riguardo  alla  predisposizione  ed all'attuazione di programmi e progettualità complessi;

c) lo  sviluppo  di ogni attività utile a dare  attuazione  a progettualità  e programmi specifici dei quali  il  Comune sia soggetto promotore o partecipante in ambito  comunitario, nazionale o regionale.

5. I  Dirigenti esercitano le competenze ad essi attribuite  nel rispetto di criteri di efficacia ed efficienza  dell'attività amministrativa, nonché svolgendo la loro azione con  riguardo alle direttive impartite dal Sindaco e dagli Assessori di riferimento.

Art. 63
Responsabilità dirigenziale

1. I Dirigenti  sono responsabili del  risultato  dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati, con particolare riferimento  allo svolgimento della propria  azione  secondo criteri  di correttezza amministrativa e di efficienza  della gestione.

2. La valutazione dei risultati dirigenziali è svolta con  riferimento alle prestazioni svolte in ordine alla  realizzazione di  programmi e progetti dell'Amministrazione Comunale ed  ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.

3. La valutazione dei Dirigenti, disciplinata dal regolamento  e da linee d'indirizzo adottate dagli Organi di Governo, è sviluppata periodicamente tenendo particolarmente conto dei  risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

4. Qualora  la valutazione dei risultati dirigenziali faccia  emergere  il mancato raggiungimento al termine  dell'esercizio finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo  di gestione, nei confronti del Dirigente interessato, previa verifica e contraddittorio con lo stesso in ordine ai presupposti della valutazione, possono essere adottati tutti i  provvedimenti necessari a far valere la sua responsabilità.

Art. 64
Direttore Generale

1. Al  di fuori della dotazione organica e previa  deliberazione della Giunta Comunale, il Sindaco può nominare un  Direttore generale con contratto a tempo determinato di durata non  superiore a quella del mandato del Sindaco. Il Direttore  generale decade automaticamente dall'incarico qualora cessi, per qualunque motivo, il mandato del Sindaco che lo ha conferito.

2. Nel caso previsto al comma 1, il Sindaco può disciplinare, di norma contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale, i rapporti tra quest'ultimo e il Segretario  generale,  al fine di definirne i differenti ruoli anche  nello svolgimento delle competenze di cui al comma 5.

3. In tutti i casi in cui il Direttore generale non sia stato nominato, il Sindaco può conferire le sue funzioni al  Segretario generale.

4. Al  Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle  funzioni loro assegnate, i Dirigenti, ad eccezione del  Segretario generale.

5. Il Direttore generale:

a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal  Sindaco, e sovrintende  alla   gestione dell'Ente,  perseguendo livelli ottimali di efficacia  ed efficienza;

b) predispone il piano dettagliato di obiettivi e propone  il Piano Esecutivo di Gestione;

c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei  Dirigenti e ne coordina l'attività anche attraverso sedi di confronto permanenti;

d) svolge,  altresì, le funzioni attribuite  dal  Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 65
Segretario Generale e Vice Segretario

1. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato  giuridico  ed conomico del Segretario sono stabilite dalla  legge.

2. Fatte  sempre salve le specifiche disposizioni di  legge,  il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e  funzioni  di assistenza giuridico-amministrativa  nei  confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità  dell'azione amministrativa alla normativa vigente.

3. Il Segretario generale:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore generale

b) svolge  attività di qualificata consulenza  giuridica  per gli Amministratori ed i Dirigenti dell'Amministrazione Comunale, potendo, su richiesta, esprimere specifici  pareri motivati su atti e questioni ad esso sottoposti;

c) partecipa  con funzioni consultive, referenti e  di  assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;

e) sovrintende l'attività delle varie articolazioni  organizzative del Comune per le materie attinenti il coordinamento dei procedimenti per il raggiungimento del massimo livello di efficienza ed efficacia;

f) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte  ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

4. Il Sindaco può nominare un Vice Segretario con il compito  di coadiuvare  il Segretario generale, nonchè di sostituirlo  in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in  base alla legge, allo Statuto o ai regolamenti, in caso di  vacanza,  assenza o impedimento. Il Vice Segretario è  scelto tra uno dei Dirigenti responsabili delle ripartizioni.

 

 


T i t o l o   V
I Servizi Pubblici

Art. 66
Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto  la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini  sociali  ed a promuovere lo sviluppo economico e  civile  della Comunità Locale.

2. Il  Comune, nell'esercizio delle funzioni di sua  competenza, determina l'assunzione di servizi pubblici al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.

3. Il  Comune,  ove non eserciti  le funzioni e le  attività  di competenza direttamente, a mezzo dei propri uffici, può avvalersi,  nei limiti di legge, di apposite strutture  quali  aziende, consorzi, società o altri organismi disciplinati  dal codice civile, il cui oggetto sociale ricomprenda l'espletamento  di attività strumentali a quelle  dell'amministrazione comunale, perfezionando i relativi rapporti con apposite convenzioni.

4. Il  Comune individua, tra quelli definiti dalla legge  e  nel rispetto  degli eventuali limitazioni e finalizzazioni  poste dalla stessa, le forme di gestione dei servizi pubblici locali più adeguati alle esigenze della popolazione e del  territorio,  sulla base di valutazioni di opportunità,  di  convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo  riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti  interessi pubblici da perseguire.

5. I servizi pubblici afferenti alla competenza del Comune  possono essere esercitati anche in forma associata con altri Enti Locali.

6. Le decisioni relative all'assunzione diretta e alla forma  di gestione dei servizi pubblici  sono di competenza del  Consiglio  Comunale e debbono essere adottate previa  acquisizione di un'analisi di fattibilità, concernente le caratteristiche, i profili tecnico-gestionali e qualitativi, la rilevanza  sociale,  gli elementi dimensionali ed i  conseguenti  riflessi organizzativi del servizio, la sua rilevanza economica ed  il relativo impatto sul tessuto economico del territorio.

Art. 67
Partecipazioni a società

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a  società per la gestione di servizi pubblici locali; può  partecipare a società di capitali aventi come scopo la  promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della  comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali  sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni  organizzative di maggiore efficienza.

2. Il Comune può altresì affidare l'esercizio di funzioni amministrative a società per azioni costituite con  il  vincolo della partecipazione maggioritaria di  capitale pubblico locale.

3. La  partecipazione a società per la gestione di servizi  pubblici  si informa alla distinzione delle responsabilità  inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.

4. L'indicazione di eventuali criteri per il riparto del  potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle  intese intercorse  fra gli enti partecipanti, deve essere  riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio.

5. Al  fine di garantire l'autonomia gestionale della società  e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi  dell'amministrazione  comunale, vengono sottoscritti con le società  che gestiscono servizi di titolarità del Comune appositi  accordi o contratti di servizio sulla base degli indirizzi  approvati dal Consiglio comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.

6. I  candidati alla carica di amministratore all'atto  dell'accettazione  della candidatura si impegnano a  perseguire  gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di servizio.

Art. 68
Forme per la gestione dei servizi sociali e culturali

1. Alle gestione dei servizi sociali, l'Amministrazione Comunale può provvedervi facendo ricorso al modello  dell'Istituzione, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, approvata con  la  maggioranza dei consiglieri in carica,  che  precisa l'ambito di attività dell'Istituzione e individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare alla stessa.

2. Ogni Istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha la capacità di compiere  gli  atti  necessari  allo  svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale. A tal fine ciascuna Istituzione ha un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale con la  maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e  le modalità  di  funzionamento degli organi, di  erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.

3. Il  regime contabile delle istituzioni è  disciplinato  dallo Statuto in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità  gestionale delle istituzioni anche attraverso forme  di contabilità economica.

4. Le  istituzioni dispongono altresì di entrate proprie  costituite dalle tariffe dei servizi e delle risorse eventualmente messe  a disposizione da terzi per lo svolgimento del  servizio.  Tali  entrate sono iscritte direttamente  nel  bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

Art. 69
Elementi di riferimento per l'erogazione dei servizi

1. Il Comune sviluppa la gestione dei servizi pubblici locali di competenza con le forme che assicurano la maggiore  efficienza, garantendo in relazione ai processi di  esternalizzazione il rispetto dei principi di concorrenzialità e di  attenzione per le esigenze degli utenti.

2. Tutte le forme di gestione prescelte adottano alla base della loro iniziativa  il principio del contenimento  entropico e della  diminuzione degli sprechi energetici, tanto a  livello delle risorse naturali impiegate quanto a livello del proprio sistema di relazioni esterne ed interne.

3. L'efficacia  delle prestazioni e la  qualità  nell'erogazione dei  servizi pubblici sono misurate con riferimento  a  standards definiti in Carte dei servizi.


T i t o l o   V I
Strumenti economico-finanziari e controlli interni

Capo I
Gli strumenti economico-finanziari del Comune

Art. 70
Risorse economico-finanziarie

1. L'ordinamento della finanza del Comune, è disciplinato  dalla legge: rispetto a tale riferimento ed ai limiti da esso posti l'Amministrazione Comunale ha  autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito  del coordinamento della finanza pubblica.

2. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria il  Comune può procurarsi  entrate straordinarie, facendo ricorso  alle forme  previste dalla legge per la finanza statale, nel  rispetto delle norme che regolano la finanza locale.

3. Il  Comune è altresì titolare di potestà impositiva  autonoma nel campo delle imposte, delle  tasse,  delle  tariffe  e di altri tributi nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.


Art. 71
Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni  conferite

1. I  rapporti finanziari  inerenti  l'esercizio delle  funzioni conferite al Comune dallo Stato e dalla Regione, nonché  concernenti le risorse in tal senso trasferite sono disciplinati dalla  legge e dalla normativa attuativa della stessa.

2. L'esercizio  delle  funzioni conferite deve  comunque  essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e  strumentali e nel rispetto dei principi della garanzia della  continuità dell'azione amministrativa e dell'efficacia della stessa.

Art. 72
Patrimonio del Comune

1. Il Comune ha un proprio patrimonio, nell'ambito del quale  i beni comunali si distinguono in mobili, tra cui quelli  immateriali, e immobili.

2. I  beni mobili e immobili, ordinati in base alla  classificazione di legge, formano oggetto  di appositi  inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo modalità e procedure definite dal regolamento di contabilità.

3. La gestione dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo criteri di efficienza e produttività e come disciplinato dal regolamento di contabilità.

4. Il  territorio del Comune è compreso sui fogli di mappa  comprendenti  le località di cui all'allegato "B" del quadro  di unione dei fogli.

5. Il territorio comunale è dichiarato:

- zona di pace;

- zona smilitarizzata.

Art. 73
Gli strumenti contabili

1. La  gestione economico finanziaria del Comune si  svolge  con riferimento al  bilancio annuale,  alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale: tali documenti sono  redatti  in modo da consentirne la  rappresentazione  e l'analisi per programmi, servizi ed interventi.

2. La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio,  il conto consuntivo e il conto del patrimonio.

3. I risultati della gestione sono rilevati anche mediante  contabilità economica.

4. La  predisposizione degli strumenti contabili e dei  rapporti di contabilità  analitica, le procedure per  la  definizione delle relazioni tra gli stessi in ordine alla  configurazione della situazione economica e patrimoniale del Comune,  nonché i profili specifici dei procedimenti per la gestione dell'entrata e della spesa sono definiti dal regolamento di contabilità.

Art. 74
Revisione economico-finanziaria

1. Ai   fini della revisione  economico-finanziaria, il  Comune, con apposito atto consiliare, elegge il Collegio dei Revisori nei  modi indicati dalla legge e dal regolamento di  contabilità.

2. Il  Collegio dei Revisori espleta le funzioni ad esso  attribuite  dalla legge secondo modalità definite dal  regolamento di contabilità e collabora con il Consiglio Comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza  economico-finanziaria incidenti sull'attività del Comune.

3. Nell'ambito  della collaborazione con il Consiglio  Comunale, il Collegio dei Revisori svolge altre funzioni come  previste e  con le modalità indicate nel regolamento di  contabilità.

4. I Revisori nell'esercizio delle loro funzioni, hanno  diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e delle sue  istituzioni.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti può sviluppare la collaborazione  con gli Organi di governo dell'Ente anche  prendendo parte, su richiesta del Sindaco ed in relazione all'esame  di provvedimenti con notevole rilevanza sotto il profilo  economico-contabile, a riunioni della Giunta.

6. Il Comune assicura al Collegio dei Revisori dei Conti risorse economiche,  umane e strumentali adeguate per lo  svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla legge e dallo Statuto. Tali risorse sono definite annualmente dalla Giunta in sede  di predisposizione  della proposta di Bilancio e di  definizione del PEG.

Capo II
Il sistema dei controlli interni

Art. 75
Il sistema dei controlli interni

1. Nell'ambito  dell'Amministrazione Comunale la valutazione  ed il controllo strategico, il controllo di gestione,  il  controllo  di regolarità amministrativa e contabile,  nonché  la valutazione  dei risultati dei Dirigenti e del personale  costituiscono un sistema per i controlli interni.

2. I  controlli interni, disciplinati nelle loro varie  forme  e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico  regolamento,  sono attuati per sostenere lo sviluppo  dell'attività amministrativa e dei processi  decisionali ad essa  prelusivi in condizioni di efficienza, efficacia, economicità.

3. Il  controllo e la valutazione strategica sono finalizzati  a valutare, in termini di congruenza tra risultati  conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli  altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.

4. La  valutazione dei risultati dirigenziali e del personale  è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione  degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione  amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini  qualitativi, dell'attività  delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.

5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione  amministrativa allo  scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi  interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire  la  legittimità, la regolarità  e  la  correttezza dell'azione amministrativa. I controlli di regolarità amministrativa  in ordine alla legittimità non hanno comunque  sviluppo preventivo.

Art. 76
Modalità di sviluppo del controllo di gestione

1. L'Amministrazione Comunale predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo  svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in materia,  nonché  con riguardo all'evoluzione dei modelli e dei  processi chiave per il controllo dei flussi economici e  dell'attività delle organizzazioni.

2. In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare  l'acquisizione di dati e di informazioni  selezionati inerenti i costi sostenuti dall'Amministrazione e l'efficacia degli standards di erogazione dei servizi.

 

 

T i t o l o   V I I
Disposizioni transitorie e finali

Art. 77
Revisione dello Statuto conseguente ad innovazioni normative

1. Le innovazioni normative contenute in leggi che abbiano incidenza  sul quadro organizzativo e funzionale del Comune  comporta la necessaria revisione dello Statuto entro  centoventi giorni dall'entrata in vigore degli stessi provvedimenti  legislativi.

Art. 78
Disposizioni abrogative

1. Lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 31.05.1994, è abrogato.

Art. 79
Adeguamento regolamenti

1. I regolamenti adottati in forza della precedente normativa statuaria saranno adeguati al contenuto delle leggi sopravvenute e delle nuove norme statuarie entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto

2. Nelle more dell’adeguamento previsto al precedente comma le norme regolamentari contrastanti o comunque incompatibili con leggi sopravvenute o con il presente Statuto saranno disapplicate.

Art. 80
Verifica attuazione dello Statuto

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione dello Statuto e di sovrintendere, in particolare, alla stesura dei regolamenti che hanno rilevanza statuaria e all’attuazione delle misure organizzative e degli istituti disciplinati dallo Statuto stesso, il Consiglio comunale istituisce apposita commissione permanente fissandone i criteri di composizione e di funzionamento, nonché le competenze di dettaglio estensibili anche alle proposte di modifica dello Statuto, con la stessa deliberazione istitutiva della commissione;

2. La commissione ogni semestre presenta al consiglio una relazione esplicativa degli adempimenti eseguiti per l’attuazione dello Statuto e di quello ancora da espletare per l’integrale applicazione delle previsioni statutarie;

3. La commissione cessa le sue funzioni quando dalla relazione prevista dal precedente comma emergerà la completa attuazione dello Statuto.

Art. 81
Entrata in vigore

1. Il  presente  Statuto entra in vigore decorsi  trenta  giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'ente.

 

Art. 82
Norme finali

1. Fanno parte del presente statuto, che consta di n. 82 articoli:

a) Allegato "A" - Scheda segnaletica del Comune

b) Allegato "B" - Planimetria del territorio.

 

ALLEGATO "A"


S C H E D A   S E G N A L E T I C A

D E L L A   C I T T A'   D I   S A N   C A T A L D O

 

San  Cataldo è stata fondata con Lientia Aedificandi 18  Luglio 1607.
Il titolo  di Città  è   stato  concesso  con Decreto  Reale N° 2519 del 18/09/1865.
Il territorio  del  Comune di  San Cataldo   confina  verso Nord, Est e Sud con il territorio del comune di  Caltanissetta, mentre dal  versante Ovest e dal versante Sud-Ovest con i  territori dei  comuni di Mussomeli e Serradifalco.
La  superficie  del  territorio  comunale  è  pari  ad   ha. 7227.27.00.
La popolazione residente al 21.10.2001 era di n° 23.154 abianti.
Altimetricamente  il territorio si estende tra le  quote  di mt.212 e mt.717 s.l.m.
Il centro urbano si trova ubicato alla quota media di mt.625 s.l.m.


VIE DI COMUNICAZIONE

Il centro  abitato del  comune  di San  Cataldo  è collegato con i comuni limitrofi dal seguente sistema viario principale:
- Caltanissetta - SS. 122 e SP. 29;
- Serradifalco - SS. 122;
- Mussomeli - SP. 9;
- Marianopoli - SP. 42;
- Stazione FF.SS.
- SP. 6 San Cataldo/San Cataldo-Scalo;
- Veloce SS. 640 Porto Empedocle-Caltanissetta
- Autostrada Palermo-Catania;
- SS. 122.


OROGRAFIA

Il territorio di San Cataldo è costituito da un  susseguirsi di  monti  e colline con leggeri declivi, brevi zone  di  pianura nella parte più meridionale in prossimità del fiume Salito.
Singolare interesse paesistico offre la Serra dei Gessi  che si estende a Nord del centro abitato ergendosi fino alla  quota di mt.630 s.l.m.

LA FORMA URBANA

La  forma irregolare "a blocco" è tipica  degli  agglomerati urbani di formazione spontanea, sorti senza alcuna linea preordinatrice,  e varia nella configurazione planimetrica in  relazione ai  limiti  patrimoniali e alle condizioni  socio-economiche  dei proprietari  originari, in aderenza alla configurazione  naturale del suolo.


STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE

Lo  strumento  urbanistico  vigente è  il  Piano  Regolatore Generale  adottato nel 1976 e definitivamente approvato  dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente nel 1980.


ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Contrada Vassallaggi con necropoli del VI-VII secolo A.C.

 

INFRASTRUTTURE SOCIALI

A) ISTITUZIONI PUBBLICHE E/O ASSISTENZIALI

-    Casa dei Fanciulli "Cammarata e C. Cigna Cammarata"
-    Casa di Ospitalità "Canonico Pagano"
-    Figlie di Maria Ausiliatrice
-    Casa del Fanciullo "Notar Luigi Fascianella"
-    Biblioteca Comunale
-    Casa di Reclusione
-    Ufficio di Collocamento
-    Stazione di Carabinieri
-    Ufficio Postale (n° 2 agenzie)
-    Associazione Nazionale Marinai d'Italia -
-    Gruppo "V. Bannò"


B) ATTREZZATURE SANITARIE

-    Ospedale Civile "Maddalena Raimondi"
-    Clinica privata "Regina Pacis"
-    N° 2 Laboratori di Analisi privati.


C) ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI VOLONTARIATO

-    Tam-Tam (Gruppo Giovani)
-    Associazione Turistica "Pro-Loco"
-    Gruppo Donatori di Sangue "Fratres"
-    Associazione Italiana Donatori Organi - A.I.D.O.
-    Associazione "Giuseppe Amico Medico"
-    Associazione Disabili Sancataldesi - A.D.S.
-    Centro Sociale "La Mongolfiera"
-    U.N.I.T.A.L.S.I. - Sottosezione di Caltanissetta
-    A.C.L.I.
-    W.W.F.
-    Associazione "Cristo Re"
-    Associazione "Nuova Civiltà"
-    Circolo Culturale Ricreativo "Civitas"
-    Unione ex Allievi di Don Bosco
-    Confagricoltura - Sezione di San Cataldo
-    Confederazione Italiana Coltivatori
-    Associazione Commercianti ed Artigiani
-    Confcoltivatori
-    ARCI
-    Associazione Culturale "Leonardo Sciascia".
-    Associazione Culturale "San Giorgio"


D) SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

-    Società Mutua Volontari "Cesare Battisti"
-    Società Operaia di Mutuo Soccorso "Giuseppe Rizzo"
-    Società di Mutuo Soccorso "Enrico Medi"
-    Società Agricola "Giovanna Berta"
-    Società Zolfatai - Gruppo "Radio Primavera"
-    Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra
-    Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro
-    Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.


E) ISTITUTI DI CREDITO

-    Banca di Credito Cooperativo "Giuseppe Toniolo"
(N.ro 2 Sedi)
-    Banco di Sicilia (N.ro 2 sportelli)
-    Banca Popolare Sant'Angelo (N.ro 1 Sportello)
-    Banca Popolare di Lodi.

F) ATTREZZATURE RELIGIOSE

-    Oratorio Salesiano "San Luigi"
-    Chiesa Madre
-    Chiesa Santo Stefano
-    Chiesa SS. Rosario
-    Chiesa-Santuario Madonna delle Grazie
-    Chiesa San Domenico Savio
-    Chiesa Sant'Anna
-    Chiesa Sant'Antonio
-    Chiesa Madonna della Catena
-    Chiesa San Giuseppe
-    Chiesa Cristo Re
-    Chiesa S. Alberto Magno
-    Chiesa Cappuccini
-    Chiesa S. Lucia
-    Chiesa del Purgatorio.


G) ATTREZZATURE RICETTIVE

-    Hotel Helios, con annesso ristorante e con n.ro 30 posti letto
-    N. 4 Ristoranti
-    N.ro 8 Trattorie.


H) ATTREZZATURE SCOLASTICHE

-    Asili Nido: Corso Unità d'Italia e via Belvedere
-    Scuole Materne: via Carducci, via Lambruschini, via Belvedere, viale dei Platani (Santa Germana), San Filippo Neri, via Stazione.
-    Scuole  Elementari:
- 1° Circolo Didattico  "Edmondo De Amicis"
- 2° Circolo Didattico "San Giuseppe"
-    Scuola  Media  Statale  Unificata   "Paolo  Balsamo" e "Giosuè Carducci"
-    Scuole Medie legalmente parificate:
- "Notar Luigi Fascianella"
- "Maria Ausiliatrice"
-    Scuola Media Regionale d'Arte.
-    Scuole Medie Superiori:
- Istituto  Professionale di Stato per l'Agricoltura "Rosario Livatino"
- Istituto Regionale d'Arte
- Istituto Statale d'Arte "Filippo Juvara"
- Istituto  Magistrale  "Maria Ausiliatrice"
- Istituto Tecnico Commerciale "Garelli"


I) AZIENDE FORNITRICI DI PUBBLICI SERVIZI

-    Ente Acquedotti Siciliani - E.A.S.
-    Siciliana Gas
-    SO.G.E.SI. (Esattoria Comunale)
-    Ente Sviluppo Agricolo - E.S.A.


L) VERDE PUBBLICO

-    Villa Comunale con annessi N.ro 2 Campi di Bocce e N.ro 1 Pista di Pattinaggio
-    Parco Giochi via Pirandello
-   Parco Giochi "G. Martino"
-    Villa "Cristo Re".
-    Villa Pizzo Carano


M) ATTREZZATURE SPORTIVE PUBBLICHE

-    Campo Sportivo "Valentino Mazzola"
-    Campo Tennis "Cristo Re"
-    Palestra  "San Giuseppe",  annessa alla Scuola Elementare "San Giuseppe".


N) ATTREZZATURE SPORTIVE PRIVATE

-    Piscina:  Circolo   Privato   "Valle   dei   Pini" - C/da Pirato-Giordano
-    Europark.


O) COMITATI DI QUARTIERE

-    Comitato Cittadino "San Giovanni Bosco"
-    Comitato Cittadino Quartiere "Mimiani"
-    Comitato Cittadino Quartiere "Pizzo Carano"
-    Comitato Cittadino Quartiere "Bigini"
-    Comitato Cittadino Quartiere "Decano Raffo"


P) ORGANIZZAZIONE SINDACALI TERRITORIALI

-    Camera Generale Italiana del Lavoro - C.G.I.L.
-    Unione Italiana Lavoratori - U.I.L.
-    Camera Italiana Sindacale del Lavoro - C.I.S.L.
-    Sindacato Autonomo Enti Locali - S.A.E.L.


*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*


I  N  D  I  C  E


Titolo I
Principi generali e forme di relazione con altri Enti

Capo I
I principi generali

        Art. 1 - Il Comune
        Art. 2 - Stemma, gonfalone del Comune
        Art. 3 - Funzioni
        Art. 4 - Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune
        Art. 5 - Pari opportunità
        Art. 6 - Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa
        Art. 7 - Autonomia finanziaria ed impositiva
        Art. 8 - Azioni programmatorie
       

Capo II
Forme di relazione con altri Enti


        Art.9 -  Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale
        Art.10 - Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione


Titolo II
Partecipazione, informazione, e garanzie
       
                                     Capo I
                  Istituti di partecipazione e di informazione

        Art. 11 - Istanze, petizioni, proposte
        Art. 12 - Consultazione popolare e consulte permanenti
        Art. 13 - Referendum
        Art. 14 - Diritto di udienza
        Art. 15 – Azioni per incentivare la partecipazione degli anziani e dei minori all’attività del Comune
        Art. 16 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi
        Art. 17 - Pubblicità ed accesso agli atti
        Art. 18 - Comunicazione istituzionale ed informazioni ai  cittadini
        Art. 19 - Libere forme associative
        Art. 20 - Organizzazioni sindacali
        Art. 21 - I sodalizi
        Art. 22 - Le associazioni di quartiere


Titolo III
Organi di governo e loro attività

Capo I
Gli Organi di Governo del  Comune

        Art. 23 - Organi di governo

Capo II
Il Consiglio Comunale


        Art. 24 - Il Consiglio Comunale
        Art. 25 - Competenze del Consiglio Comunale
        Art. 26 - Prima seduta  del Consiglio Comunale
        Art. 27 - Elezione e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale. Esercizio delle funzioni  vicarie
        Art. 28 - Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio Comunale
        Art. 29 - Vice Presidente del Consiglio Comunale
        Art. 30 - Consigliere anziano
        Art. 31 - Gruppi consiliari
        Art. 32 - Conferenza dei Capigruppo
        Art. 33 - Ufficio di Presidenza
        Art. 34 - Commissioni Consiliari
        Art. 35 - Garanzie per le minoranze
        Art. 36 - Commissione Pari Opportunità
        Art. 37 - Articolazione dell'attività del Consiglio
        Art. 38 - Pubblicità e verbalizzazione delle sedute
        Art. 39 - Funzionamento del Consiglio
        Art. 40 - Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale
Capo III
Il Sindaco

        Art. 41 - Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco
        Art. 42 - Durata in carica e cessazione
        Art. 43 - Rapporti con gli Assessori e con la Dirigenza/con i Responsabili di Servizio
        Art. 44 - Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del  Sindaco
        Art. 45 - Mozione di sfiducia

Capo IV
La Giunta

        Art. 46 - Composizione della Giunta e nomina degli Assessori
        Art. 47 - Ruolo e competenze della Giunta
        Art. 48 - Funzionamento della Giunta 
        Art. 49 - Ruolo e compiti degli Assessori
        Art. 50 - Dimissioni degli Assessori e loro revoca

Capo V
Condizione  giuridica, diritti e doveri degli Amministratori  del Comune

        Art. 51 - Condizione giuridica degli Amministratori del Comune  e prerogative economiche
        Art. 52 - Diritti di informazione dei Consiglieri
        Art. 53 - Pubblicità patrimoniale

Capo VI
Cause  di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni,  rimozione e decadenza degli Amministratori
       
        Art. 54 - Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori
        Art. 55 - Rimozione, sospensione e decadenza per particolari  situazioni previste dalla legge
        Art. 56 - Decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata
        Art. 57 - Pubblicità delle spese elettorali
       
                                    Titolo IV
                      Ordinamento degli Uffici e Dirigenza
       
                                     Capo I
Ordinamento degli Uffici ed assetto organizzativo dell'Amministrazione Comunale
       
        Art. 58 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
        Art. 59 - Elementi generali dell'organizzazione  dell'Amministrazione Comunale
       
                                     Capo II
                    La Dirigenza / I ruoli di responsabilità
       
        Art. 60 - Ruolo della Dirigenza
        Art. 61 - Incarichi dirigenziali
        Art. 62 - Funzione dirigenziale
        Art. 63 - Responsabilità dirigenziale
        Art. 64 - Direttore Generale
        Art. 65 - Segretario Generale e Vice Segretario
       
                                    Titolo V
                               I Servizi Pubblici
       
        Art. 66 - Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali
        Art. 67 - Partecipazioni a società
        Art. 68 - Forme per la gestione dei servizi sociali e culturali
        Art. 69 - Elementi di riferimento per l'erogazione dei servizi


                                    Titolo VI
               Strumenti economico-finanziari e controlli interni
       
                                     Capo I
                  Gli strumenti economico-finanziari del Comune
       
        Art. 70 - Risorse economico-finanziarie
        Art. 71 - Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite
        Art. 72 - Patrimonio del Comune
        Art. 73 - Gli strumenti contabili
        Art. 74 - Revisione economico-finanziaria
       
                                     Capo II
                        Il sistema dei controlli interni
       
        Art. 75 - Il sistema dei controlli interni
        Art. 76 - Modalità di sviluppo del controllo di gestione
       
                                   Titolo VII
                        Disposizioni transitorie e finali
       
        Art. 77 - Revisione dello Statuto conseguente ad innovazioni normative
        Art. 78 - Disposizioni abrogative
        Art. 79 – Adeguamento regolamenti
        Art. 80 – Verifica attuazione dello Statuto
        Art. 81 - Entrata in vigore
        Art. 82 - Norme finali

 Scarica la versione integrale

Torna Stampa i dati
famigliaPER IL CITTADINO
PER IL TURISTAPER IL TURISTA
scuolaDOCUMENTI
sportSport e Tempo libero
GiovaniGiovani
artistiARTISTI LOCALI
TTRADIZIONI
COOKIE POLICY
Copyright 2008 - Comune di San Cataldo
Tutti i diritti sono riservati - E' vietata la riproduzione anche parziale
Ris. Min. Cons. 1024x768 - Powered by TechMA with OpenVentiquattro Government Solutions
Visitatore n°